Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce annualmente, entro il 31 gennaio, ai sensi dell’art. 10 e 15 del decreto legislativo (D. Lgs.) 27 ottobre 2009, n.150 un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonchá gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.